![](https://marcoscardeoni.it/wp-content/uploads/2025/01/DALL·E-2025-01-18-17.23.30-A-highly-symbolic-and-allegorical-scene-of-a-modern-transparent-bridge-crossing-a-fast-flowing-river.-The-bridge-symbolizes-the-transition-from-tradi.webp)
15/11/2024
A cura del Dott. Marco Scardeoni
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Fondatore e Managing Partner dello Studio Marco Scardeoni e Partners
Il panorama fiscale italiano sta attraversando una fase di significativo rinnovamento con l’introduzione del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, che ha profondamente modificato la disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche. Questa riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, rappresenta un cambiamento sostanziale nel modo in cui viene determinata la residenza fiscale, con importanti ripercussioni sia per i cittadini italiani che per gli stranieri che hanno legami con il nostro Paese.
Al centro di questa riforma troviamo una nuova definizione di residenza fiscale, che si basa su criteri più precisi e dettagliati. Una persona viene considerata fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, mantiene nel nostro Paese la propria residenza civile, il domicilio, o semplicemente vi permane fisicamente. Un elemento di particolare novità è rappresentato dal fatto che, nel conteggio della presenza fisica, vengono considerate anche le frazioni di giorno, un dettaglio apparentemente minore ma che può avere conseguenze significative nella pratica.
L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente mantiene la sua importanza, ma con una differenza cruciale rispetto al passato: non rappresenta più una presunzione assoluta di residenza fiscale, ma diventa una presunzione relativa, che può essere superata fornendo prove contrarie. Questo cambiamento apre nuove possibilità per coloro che, pur essendo iscritti all’anagrafe italiana, possono dimostrare di avere il centro dei propri interessi vitali in un altro Paese.
La riforma impatta in modo significativo anche sui regimi fiscali speciali, che negli ultimi anni hanno rappresentato un importante strumento per attrarre in Italia talenti e capitali dall’estero. Il legislatore ha voluto mantenere e in alcuni casi potenziare questi regimi, ma ha introdotto nuove regole per la loro applicazione. Particolare attenzione va posta al regime dei neo-residenti, a quello dei pensionati esteri che si trasferiscono nel Mezzogiorno e al nuovo regime degli impatriati.
Un aspetto fondamentale della riforma riguarda il coordinamento con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In un mondo sempre più globalizzato, dove le persone si spostano frequentemente tra diversi Paesi, diventa cruciale avere regole chiare per evitare fenomeni di doppia imposizione fiscale. Le convenzioni internazionali, che prevalgono sulla normativa nazionale, forniscono criteri precisi per risolvere i casi di doppia residenza fiscale. Questi criteri seguono una gerarchia ben definita: si parte dall’abitazione permanente, si passa al centro degli interessi vitali, poi al soggiorno abituale e, infine, alla nazionalità del contribuente.
Un caso particolarmente interessante è quello dei lavoratori frontalieri. Con le nuove regole sulla presenza fisica, che considerano anche le frazioni di giorno, questi lavoratori potrebbero trovarsi nella situazione di essere considerati fiscalmente residenti in Italia, pur mantenendo il centro dei propri interessi vitali nel Paese di origine. In questi casi, le convenzioni internazionali giocano un ruolo fondamentale nel determinare la corretta residenza fiscale.
Alcune convenzioni, come quelle stipulate con Germania, Svizzera e Panama, prevedono una particolare clausola di “split year”, che permette di frazionare l’anno fiscale in caso di trasferimento della residenza. Questa disposizione rappresenta un’importante tutela per chi si trasferisce nel corso dell’anno, evitando complesse situazioni di doppia residenza fiscale.
Per le aziende che assumono personale dall’estero o che hanno dipendenti che si spostano frequentemente tra diversi Paesi, queste novità richiedono una particolare attenzione nella gestione delle posizioni fiscali. È fondamentale mantenere una documentazione accurata che dimostri la reale situazione di residenza dei propri dipendenti, considerando non solo gli aspetti formali ma anche quelli sostanziali.
Dal punto di vista pratico, è importante sottolineare che le nuove regole si applicano solo dal 2024 in avanti, mentre per i periodi precedenti continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni. Questo significa che, per valutare i requisiti di accesso ai regimi agevolativi che richiedono la non residenza in Italia nei periodi precedenti, si dovrà fare riferimento alle norme vigenti in quei periodi.
Il nostro Studio sta seguendo con particolare attenzione l’evoluzione di questa normativa e le sue prime applicazioni pratiche. Riteniamo fondamentale un approccio personalizzato che tenga conto delle specifiche situazioni dei nostri clienti, sia che si tratti di persone fisiche che intendono trasferirsi in Italia, sia di aziende che devono gestire personale internazionale.
Offriamo una consulenza completa che copre tutti gli aspetti della nuova normativa: dall’analisi preliminare della situazione personale del cliente, alla valutazione dell’applicabilità dei regimi agevolativi, fino alla gestione di eventuali conflitti di residenza fiscale. Il nostro approccio mira a garantire non solo la corretta applicazione delle norme, ma anche l’ottimizzazione fiscale nel rispetto della legge.